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ASSOCIAZIONE
“I COLORI DELLA VITA O.N.L.U.S.”
STATUTO
Art. 1 Costituzione
E costituita una Associazione con finalità di solidarietà sociale denominata “I COLORI DELLA VITA Organizzazione non lucrativa di utilità sociale ”. Nella denominazione dell’associazione “I COLORI DELLA VITA” ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico verrà utilizzata la dicitura “Organizzazione non lucrativa di utilità sociale” ovvero dell’acronimo “O.N.L.U.S.”.
L’associazione, nei limiti ed alle condizioni previsti del D.Lgs. n. 460 del 4 dicembre 1997:
- persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale in tema di assistenza sociale, socio sanitaria e formazione culturale;
- svolge soltanto le attività indicate nel successivo art. 4 e quelle ad esse direttamente connesse;
- non distribuisce, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la sua esistenza, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale che, che per legge, statuto o regolamento, perseguono gli stessi fini istituzionali;
- in caso di scioglimento per qualunque causa devolverà il patrimonio dell’organizzazione, sentito l’organismo di controllo, ad altra ONLUS o a fini pubblica utilità, salvo diversa destinazione imposta dalla legge, secondo le norme di cui al citato D.Lgs. 460/97 e successive modifiche ed integrazioni;
- non ha scopi di lucro ed è indipendente dai partiti politici, dalle organizzazioni statali e/o altri soggetti pubblici o privati.
Art. 2Durata
L’Associazione “I COLORI DELLA VITA O.N.L.U.S.” ha durata illimitata. L’anno sociale va dal primo gennaio al trentuno dicembre di ogni anno.
Art. 3Sede
L’associazione ha sede legale in Sant’Arpino (CE) alla Via Togliatti n. 39. Il domicilio degli associati per ogni rapporto con l’Associazione è la sede sociale, salvo i casi di convocazione dell’Assemblea.
Il Consiglio Direttivo può, all’occorrenza, procedere all’istituzione di sedi secondarie, uffici o rappresentanze in Italia e all’estero.
Art. 4 Finalità
L’Associazione non ha fini di lucro e persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale.
L’Associazione opera in ambito socio-sanitario, dell’istruzione e della formazione e ha come motivo di esistenza il perseguimento di finalità di solidarietà sociale, promozione ed educazione al benessere psico-fisico. Opera a favore di soggetti disagiati in ragione di condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari.
In particolare suo obiettivo è:
- Promuovere e salvaguardare il benessere della persona e della collettività attraverso attività di: ricerca, informazione, formazione, prevenzione, intervento, orientamento.
- Incoraggiare lo sviluppo e la crescita della persona, favorendo una sua integrazione all’interno dei diversi contesti di appartenenza e stimolando le possibilità e le capacità di scelta autonoma e consapevole.
- Promuovere le condizioni affinché si favorisca l’esistenza di una rete sociale, finalizzata al miglioramento della qualità della vita.
- Operare interventi di prevenzione primaria, secondaria e terziaria del disagio sociale, sostenendo la persona e la collettività nelle diverse fasi del ciclo vitale.
- Promuovere la cultura della salute attraverso la diffusione di un periodico cartaceo e/o multimediale.
Per il raggiungimento di questo impegno umano e sociale, nello specifico, l’Associazione intende promuovere e realizzare diverse iniziative ed in particolare:
- Realizzare e promuovere progetti, incontri, dibattiti, presentazioni, conferenze, seminari, riunioni informative, azioni e campagne di sensibilizzazione, spettacoli, corsi e stages, workshop, di durata variabile, utili ai fini del raggiungimento degli scopi di informazione e prevenzione. Tali programmi sono rivolti all’individuo ed alla collettività, alle strutture pubbliche e private.
- Realizzare e promuovere progetti, incontri, dibattiti, presentazioni, conferenze, seminari, gruppi di studio, corsi e stages, tirocinio professionale, workshop, training di formazione e aggiornamento, di durata variabile, condotti da professionisti accreditati. Tali programmi consentiranno la promozione delle competenze, l’aggiornamento e la formazione continua per operatori dei settori di assistenza socio-sanitaria, istruzione e quanti altri non specificati, per il raggiungimento degli scopi di formazione e di prevenzione.
- Realizzare e promuovere servizi psicologici di sostegno, consulenza, orientamento medico, psicologico, sociale, prevenzione, riabilitazione, intervento e cura a livello individuale, di coppia, familiare, di gruppo, diretti a bambini, adolescenti, adulti e istituzioni sociali, enti pubblici e privati, volti alla promozione del benessere psico-fisico individuale e sociale.
- Promuovere e realizzare attività di studio e ricerca in ambito bio-psico-sociale finalizzate ad ampliare le competenze per la prevenzione, il monitoraggio del disagio psicologico in ogni sua forma e per promuovere il benessere psico-fisico. A questo scopo è prevista la realizzazione, l’utilizzo, la standardizzazione, la verifica e la valutazione di strumenti psicologici e psicodiagnostici quali: tests, questionari, interviste e strumenti di valutazione a livello individuale e collettivo, volti all’indagine, valutazione e verifica dell’esistenza di fattori favorevoli o sfavorevoli al miglioramento della qualità della vita.
- Promuovere e realizzare attività di redazione, pubblicazione e diffusione di opere ed articoli divulgativi e scientifico-culturali, attraverso i principali mezzi di comunicazione propri o in collaborazione, che concorrano a informare e sviluppare la materia psicologica.
- Promuovere e svolgere attività di accoglienza attraverso centri diurni polifunzionali, residenziali, segretariato sociale, strutture di pronto intervento, ludoteche, centri socio-educativi, centri ricreativi, centri di aggregazione giovanile, case famiglia, comunità educative, centri ascolto, centri accoglienza, asili nido, nidi infanzia, micronidi, servizi integrativi al nido, case di riposo, centri sociali, comunità alloggio, comunità familiari, comunità per minori, hospice per disabili psichici, gruppi appartamento, strutture residenziali, psichiatriche, comunità terapeutiche, laboratori protetti, convitti, consultori familiari, sportelli informativi di settore, ecc.
- Promuovere e realizzare iniziative destinate al recupero della dispersione scolastica, nonché al reinserimento di soggetti in condizioni di svantaggio fisico o condizioni sociali.
- Promuovere e realizzare ttività di orientamento e formazione professionale ai sensi della legge 845/78.
- Promuovere e realizzare attività di promozione del tempo libero e turismo sociale, sport dilettantistico, attività per la realizzazione dell’integrazione sociale.
- Promuovere e realizzare attività di animazione, animazione estiva e del tempo libero, attività ricreative, culturali, sportive.
- Collaborare con enti, associazioni, organizzazioni, istituti o altri organismi pubblici o privati con analoghe finalità.
- Promuovere e sostenere lo sviluppo delle attività e iniziative di cooperative sociali, fondazioni, associazioni, consorzi, comitati ed organismi nazionali ed internazionali aventi finalità coerenti con gli scopi dell’Associazione.
E’ fatto divieto di svolgere attività diverse da quelle previste dal presente articolo ad eccezione di quelle ad esso direttamente connesse.
Art. 5 Risorse economiche e Patrimonio
Le risorse economiche e finanziarie per il funzionamento e per lo svolgimento dell'attività
dell'Associazione derivano da:
a) quote associative e contributi integrativi;
b) contributi dello stato, di enti o di istituzioni pubbliche, soggetti privati per lo svolgimento di specifiche attività;
c) progetti rientranti nelle finalità associative;
d) contributi di organismi internazionali;
e) donazioni e lasciti testamentari;
f) rimborsi derivanti da convenzioni;
g) introiti derivanti dalle iniziative sociali (fund-rising);
h) introiti derivanti dall’organizzazione di eventi, convegni, manifestazioni e iniziative sociali;
i) donazioni del 5 per 1000 o diversa percentuale delle imposte sui redditi secondo la legge finanziaria;
l) entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali;
m) contributi pervenuti in seguito a raccolte pubbliche occasionali in occasione di celebrazioni, ricorrenze e campagne di sensibilizzazione.
In caso di scioglimento per qualunque causa l’Associazione devolverà il patrimonio dell’organizzazione, sentito l’organismo di controllo, ad altre ONLUS o a fini di pubblica utilità, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
I fondi sono depositati in cassa e/o presso l’istituto di credito designato dal Consiglio Direttivo.
Art. 6Quota associativa
La quota associativa a carico degli associati è fissata dal Consiglio Direttivo.
Essa è annuale, non è frazionabile, ne ripetibile in caso di recesso o di perdita della qualità di associato.
Gli associati non in regola con il pagamento delle quote associative non possono partecipare alle riunioni dell’assemblea, né prendere parte alle attività dell’associazione. Essi finantochè restano morosi nel pagamento della quota annuale, perdono l’elegibilità attiva e passiva.
Art. 7 Soci
Gli associati sono le persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private, che condividono le finalità dell’Associazione e ne accettano incondizionatamente lo statuto. Gli associati versano all’Associazione, dal momento in cui entrano a farne parte, un contributo annuo nella misura e nelle modalità che verranno stabilite dal Consiglio Direttivo. I contributi devono essere versati entro il 31 dicembre di ciascun anno.
I soci si distinguono in: soci fondatori, soci ordinari e soci sostenitori ed onorari e possono essere sia cittadini italiani che stranieri.
Sono soci Fondatori: coloro che, riconoscendosi nei fini dell'Associazione, hanno sottoscritto l'atto costitutivo dell'Associazione; essi sono completamente equiparati, nei diritti e nei doveri ai soci ordinari; hanno diritto di voto sia in Assemblea Ordinaria che Straordinaria.
Sono soci ordinari: coloro i quali, avendone i requisiti, previa domanda al Consiglio Direttivo dell’Associazione, siano ammessi come tali dal medesimo, a suo insindacabile giudizio. Sia i soci fondatori che i soci ordinari potranno svolgere attività a vantaggio dell’associazione in forma retribuita.
Sono soci sostenitori ed onorari: le persone fisiche o giuridiche che s’interessano e partecipano alla vita ed all’attività dell’Associazione e che contribuiscono al perseguimento delle finalità Statutarie con prestazioni professionali o con elargizioni e donazioni. All’attribuzione delle qualifiche di detti soci sostenitori ed onorari provvede il Consiglio Direttivo.
Tra gli associati vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative. E’ espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.
Tutti i soci hanno diritto di partecipare alle manifestazioni eventualmente organizzate dall'Associazione, agli eventi ludici, alla frequenza di corsi eventualmente organizzati dall'Associazione e, in generale, a tutte le iniziative di cui l'Associazione si fa promotrice.
I Soci hanno diritto a partecipare alla gestione dell'Associazione attraverso l'esercizio del diritto di voto in Assemblea.
L’entità delle quote associative relative alle diverse categorie di soci è fissata annualmente dal Consiglio Direttivo. Il versamento delle quote associative dovrà essere perfezionato nei modi e nei tempi specificamente indicati dal Consiglio Direttivo. Gli associati cessano di appartenere all’associazione per: dimissioni volontarie; morosità del versamento della quota associativa; morte; indegnità deliberata dal Consiglio Direttivo.
Art. 8 Rendiconto annuale
Relativamente all’attività complessivamente svolta, dovrà essere obbligatoriamente redatto un rendiconto annuale, supportato dalle opportune registrazioni contabili cronologiche, in modo da conferire trasparenza a tutte le operazioni poste in essere relativamente a ciascun periodo della gestione.
Il Consiglio direttivo redige il rendiconto che sarà approvato dall’Assemblea degli associati, con le maggioranze richieste per l’approvazione delle delibere da parte dell’Assemblea stessa.
Art. 9Avanzi di gestione
Gli utili o gli avanzi di gestione devono essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle a esse direttamente connesse.
E’ fatto espresso divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre Onlus che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima struttura.
Art. 10 Organi dell’associazione
Gli organi dell’Associazione sono:
l’Assemblea dei soci;
il Consiglio Direttivo;
il Presidente.
Art. 11 Assemblea dei soci
L’assemblea è costituita da tutti gli associati, fondatori ed ordinari. Essa si riunisce, in via ordinaria, una volta l’anno e, in via straordinaria, ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario. Le riunioni sono convocate dal Presidente, presso la sede dell’Associazione o altrove purchè nel territorio italiano, che ne predispone l’ordine del giorno e ne dà comunicazione scritta agli associati a mezzo lettera raccomandata, telegramma, fax o posta elettronica.
L’Assemblea ordinaria:
- deve essere convocata almeno sette giorni prima e nella convocazione devono essere indicati il giorno, il luogo e l’ora della riunione e l’elenco delle materie da trattare;
- è valida se vi partecipa almeno la metà dei soci più uno in prima convocazione e da qualunque sia il numero degli intervenuti in seconda convocazione;
- delibera sulla relazione del Presidente;
- delibera sulla relazione finanziaria del Consiglio Direttivo;
- delibera sul rendiconto annuale dell’esercizio finanziario concluso e, se predisposto, sul bilancio preventivo dell’anno successivo;
- delibera su qualsiasi argomento di sua competenza posto all’ordine del giorno;
- conferisce, a mezzo del voto, le cariche sociali.
L’Assemblea straordinaria viene convocata ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario o quando almeno un quinto dei soci ne faccia motivata richiesta scritta. In tal caso l’assemblea deve avere luogo entro 20 giorni dalla data della richiesta. Essa è valida se ad essa partecipano almeno due terzi dei soci ordinari in prima convocazione e da qualunque sia il numero degli intervenuti in seconda convocazione.
L’assemblea straordinaria può apportare modifiche allo Statuto ed al Regolamento e delibera sullo scioglimento e sulla liquidazione dell’Associazione e su qualsiasi altra materia di sua competenza.
Hanno diritto di voto per l’approvazione del bilancio e le modificazioni dello Statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell’Associazione tutti gli associati che siano persone fisiche maggiori d’età o persone giuridiche.
L’assemblea straordinaria, nel caso se ne ravvisasse la necessità, può eleggere il Presidente Onorario.
La convocazione è fatta a cura del Presidente con le stesse modalità dell’assemblea ordinaria. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei votanti presenti.
Art. 12Consiglio Direttivo
L’associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto di un minimo di 3 ad un massimo di 7 membri, eletti dall’assemblea dei soci cui almeno la metà deve essere riservato ai soci fondatori.
Il Consiglio Direttivo:
- dura in carica cinque anni ed i suoi componenti sono rieleggibili;
- redige i programmi dell’attività sociale previsti dallo statuto;
- attua le deliberazioni dell’assemblea;
- elegge: il Presidente, il Vice-Presidente, ed eventualmente il Segretario e il Tesoriere ed attribuisce altri incarichi che si rendano necessari per lo svolgimento delle attività sociali;
- si riunisce, su convocazione del Presidente o su richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti, almeno una volta ogni tre mesi e comunque ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario; le riunioni del Consiglio sono valide se vi partecipano almeno la metà più uno dei suoi membri;
- delibera a semplice maggioranza; in caso di parità prevale il voto del Presidente;
- decide autonomamente in ordine ai provvedimenti straordinari da sottoporre poi alla approvazione della prima assemblea successiva;
- amministra i beni dell’Associazione e delibera le spese di ordinaria e straordinaria amministrazione;
- redige ogni anno una relazione sull’attività dell’Associazione e sulle iniziative da attivare l’anno successivo e stabilisce la quota sociale;
- si avvale, qualora lo ritenga opportuno, della collaborazione di esperti, anche non soci dell’associazione.
Per il primo mandato il Consiglio Direttivo viene nominato in fase di sottoscrizione dell’atto costitutivo ed è automaticamente composto da tutti i Soci Fondatori.
Art. 13 Il Presidente
Il Presidente del Consiglio Direttivo, che è anche presidente dell’Assemblea, è eletto in seno al Consiglio Direttivo medesimo a maggioranza dei voti dei suoi componenti. Il Presidente del Consiglio Direttivo ha la legale rappresentanza dell’Associazione nei confronti dei terzi, ha la facoltà di stare in giudizio nelle liti attive e passive, di nominare avvocati e procuratori davanti a qualsiasi autorità giudiziaria, di effettuare compromessi, transazioni, nonché sottoscrivere convenzioni e contratti, su conforme deliberazioni del Consiglio Direttivo. Il Presidente del Consiglio Direttivo vigila perché siano osservate le norme statutarie provvede a dare esecuzione alle delibere del Consiglio. In caso di necessità ed urgenza, assume i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione utile successiva. In caso di sua assenza, impedimento o cessazione, le relative funzioni sono svolte dal Vice-Presidente.
Nel caso l'Assemblea dei Soci eleggesse un Presidente Onorario quest'ultimo svolgerebbe mansioni esclusivamente di rappresentanza dentro e fuori l'associazione; L'istituto della rappresentanza legale rimane invariato.
Art. 13 Il segretario e il tesoriere
Il segretario e il tesoriere, se nominati, sono eletti anch’essi in seno al Consiglio Direttivo con maggioranza dei voti dei suoi componenti. Il Segretario provvede alla tenuta ed all’aggiornamento dei registri associativi, redige i verbali delle sedute del Consiglio Direttivo e collabora alle attività amministrative ed organizzative del Presidente.
Il Tesoriere cura la tenuta dei libri contabili e dei registri dell’Associazione, nonché la riscossione delle quote sociali e l’amministrazione dei fondi dell’Associazione.
Art. 14 Scioglimento dell’associazione
In caso di scioglimento dell’Associazione, l’Assemblea delibererà in merito alla destinazione del patrimonio residuo, dedotte le passività, e nominerà un liquidatore, al quale verranno attribuiti i poteri necessari.
In ogni caso, il patrimonio dell’Associazione potrà essere devoluto unicamente ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’art. 3 comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
Norme di rinvio
Per tutto quanto non previsto dal presente statuto, si applicano le disposizioni di legge in materia.
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